Circolare n. 225 – Formazione delle commissioni degli Esami di Stato a.s. 2019/2020 – M.I.U.R. – Decreto 197 del 17/04/2020
Al personale docente
Oggetto: Formazione delle commissioni degli Esami di Stato a.s. 2019/2020 – M.I.U.R. – Decreto 197 del 17/04/2020
Con la nota in oggetto sono stati emanati i criteri e le modalità di nomina e designazione dei Presidenti e dei Commissari per gli esami di Stato per l’anno scolastico 2019/2020.
Si riportano qui di seguito alcuni passi salienti della suddetta normativa.
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI
- Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera c) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, sono costituite, in deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017, le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in ragione di una ogni due classi.
- Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.
- Il presidente è nominato dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe.
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Hanno facoltà di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione:
- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;
- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;
- i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
- i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
Hanno facoltà di presentare istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti di commissione e istanza di nomina in qualità di presidente di commissione, purché rientrino in una delle categorie di cui al comma 3, lettere c, d, e, f, g, j:
- ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;
- i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
- i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame;
- i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
- i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.
OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
La partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti.
Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta di inclusione nell’Elenco regionale dei Presidenti di commissione deve essere trasmessa dagli aspiranti tramite il modello ES-E sul portale POLIS (Istanze on-line). Solo dopo la notifica dell’avvenuta acquisizione dell’istanza di inclusione sarà possibile provvedere alla compilazione sul portale POLIS (Istanze on-line) del modello ES-1 per la nomina in qualità di Presidente di commissione.
La trasmissione dovrà avvenire dal 29/04/2020 al 06/05/2020.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Laura Gamba












