Circolare n. 336 – Incarichi extraistituzionali del personale scolastico
Milano, 29/05/2023 prot. n. 1625/B10
Circolare n. 336
Al personale
OGGETTO: Incarichi extraistituzionali del personale scolastico
Con riferimento all’oggetto e ad integrazione della circolare n. 6 del 05/09/2022, si ricorda quanto segue.
In forza degli articoli 60 ss. D.P.R. n. 3/1957, l’assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola incompatibile con:
– l’esercizio dell’attività commerciale, industriale o professionale
– l’assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati
– l’assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro, con l’esclusione delle sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato.
Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni:
– lo svolgimento delle libere professioni, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, c. 15, D.Lgs. n. 297/1994)
– l’assunzione di altri impieghi da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 39, c. 9, CCNL comparto scuola del 16/11/2017). Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni e non devono implicare un conflitto di interessi (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996).
Al di là dei casi di incompatibilità sopra ricordati, «I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. […] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti» (art. 53, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001).
Il personale scolastico è pertanto tenuto a comunicare al dirigente scolastico l’assunzione di incarichi e di impieghi con le seguenti modalità: comunicazione al dirigente tramite apposita modulistica reperibile presso l’Ufficio del personale, affinché ne venga valutata la compatibilità e possa essere rilasciata la prescritta autorizzazione.
A tal fine saranno valutati:
a) occasionalità/abitualità dell’incarico;
b) assenza/presenza di conflitto di interesse;
c) non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio, così come indicato dal Dipartimento della Funzione pubblica nel documento disponibile al link:
Alla luce di quanto previsto dal c. 10 del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il dirigente
scolastico deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione
della stessa. Decorso tale termine, l’autorizzazione:
– si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di altre amministrazioni pubbliche
– si intende negata in ogni altro caso.
La pubblicazione della presente circolare equivale a notifica.
f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Laura Gamba












